L’OPINIONE DEL VENERINARIO

LA DISPLASIA DELL’ANCA DEL CANE

Viene definita come una malformazione dell’articolazione coxo-femorale che porta allo sviluppo di artrosi progressiva, ciò vuol dire che a livello delle anche c’è qualcosa che non funziona come dovrebbe e col passare del tempo fa sentire dolore al nostro cane. La displasia è una tra le più diffuse malattie ortopediche su base ereditaria che affliggono molte razze canine durante la crescita. La displasia non è presente quando il cane nasce perché l’articolazione si conforma in modo definitivo durante il periodo della crescita che a secondo della razza varia dagli 8 mesi a oltre un anno di età. La displasia è quindi una patologia multifattoriale cioè, oltre alla predisposizione genetica, ci sono diversi fattori che contribuiscono al suo manifestarsi. Cosa può aggravare la manifestazione della displasia? Un’alimentazione errata, un’integrazione di vitamine e sali minerali scorretta, l’obesità, l’eccessivo esercizio fisico in cuccioli molto giovani. E’ sicuramente molto importante un’ottima selezione dei genitori. L’anca è un’articolazione molto delicata formata dalla testa del femore e dall’acetabolo: la testa del femore di forma sferica viene accolta nell’acetabolo del bacino. Come abbiamo detto quest’articolazione si sviluppa nel corso del primo anno di vita del cane. Alla nascita, infatti, sono presenti diversi nuclei di ossificazione che, con il passare dei mesi e con i giusti stimoli, permetteranno una corretta congruenza tra la testa del femore e l’acetabolo. Nella displasia tutto questo non accade e si ha lo sviluppo di un’articolazione non congrua che porterà alla formazione di artrosi. Durante la crescita le strutture ossee sono plasmabili e modellabili, a seconda degli stimoli il risultato può essere un’anca normale oppure un’anca displasica. Nel cucciolo la mancata congruenza tra la testa del femore e la cavità acetabolare e l’instabilità associata dei capi articolari provocano una progressiva usura dei margini articolari. Cercate di immaginare una sfera che ruota all’interno di una cavità che la ospita in modo perfetto: qualunque movimento si esegua questa scivola perfettamente; ora immaginate di avere un cubo o un dado all’interno della stessa cavità o di avere una sfera molto più piccola della coppa: con il movimento la cavità verrà danneggia ed erosa, le superfici non potranno più scivolare e si consumeranno in modo anomalo. Se questo accade nel nostro cane la degenerazione della cartilagine articolare e la sempre minor stabilità coxo-femorale porterà allo sviluppo di un’artrosi cronica, progressiva e dolorosa, talvolta molto invalidante per il nostro amato “FIDO”. L’anca normale è liscia, quella displasica è tutta spigolosa ed è facile immaginare la difficoltà e il fastidio provocato nel movimento. La Displasia dell’Anca nel cane è una patologia progressiva: vuol dire che se è presente sicuramente peggiorerà con il tempo e la conseguente artrosi provocherà maggiori fastidi. La displasia, generalmente, non provoca segni evidenti nei cuccioli o nei cani giovani, anche se è già presente, iniziando a manifestarsi in fasi più avanzate della vita a seconda della gravità della malattia. I primi segni saranno presenti a freddo e potranno manifestarsi con difficoltà ad alzarsi o a coricarsi, magari minor voglia di fare esercizio fisico, difficilmente con zoppie evidenti. I segni sono subdoli ma il dolore per il nostro cane c’è sicuramente e dobbiamo fare di tutto per aiutarlo. Ma può colpire tutti i cani? Sì, la displasia si può riscontrare anche nei meticci e nei cani di qualunque taglia.

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

In conformità al Codice Deontologico del Medico Veterinario

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (1) è in vigore nel nostro Paese dal 1 novembre 2011, a seguito della Legge italiana di ratifica n. 201/2010 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”). La citata legge di ratifica ha dato “piena e intera esecuzione” alla Convenzione, il cui testo va osservato, in tutti i sensi e per tutti gli effetti, quale legge dello Stato. Data la portata della Convenzione, si invitano i Medici Veterinari alla lettura integrale del testo ed in particolare ad assicurare una puntuale conoscenza dell’articolo 10 (Interventi chirurgici) tenuto conto che, in materia di interventi chirurgici non curativi, tale articolo rappresenta l’unica norma di legge vigente.

DIVIETI: – (Articolo 10, comma 1)

1 – Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

– taglio della coda;

– Il taglio delle orecchie

– la recisione delle corde vocali

– l’asportazione delle unghie e dei denti.

Nota – Nei divieti sopra indicati sono inclusi tutti gli interventi aventi finalità estetica, compresi gli interventi morfologici per adeguamento a standard di razza. Non sono previste eccezioni a tale generale divieto. Il Consiglio Superiore di Sanità (Sezione IV), nel parere fornito alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario il 13 luglio 2011, richiamando la nota del Ministro della salute del 16 marzo 2011, ha citato il “divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia”. Eventuali violazioni dell’Articolo 10, comma 1, si configurano come violazione deontologica e violazione penalmente rilevante ai sensi dell’articolo 544-ter del Codice Penale (2).

ECCEZIONI (Articolo 10, comma 2, lettera a)

2 – Saranno autorizzate eccezioni a tali divieti solamente:

– se un medico veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;

– per impedire la riproduzione.

Nota – Ad espresso quesito della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, il Consiglio Superiore di Sanità ha risposto in data 13 luglio 2011 con un parere alla “Richiesta di definire un ambito all’interno del quale prevedere la necessità di caudotomia”. Sulla base del parere fornito dal CSS, fra le eccezionali ragioni di medicina veterinaria – previste dall’articolo 10, comma 2, lettera a) – rientra solo la caudotomia neonatale preventiva da eseguirsi esclusivamente a cura del medico veterinario (nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale) in alcune razze di cani da ferma, riporto e cerca come allegata Tabella 1 suscettibili di essere esposte a problemi sanitari in età adulta, allo scopo di abbattere il rischio di lesioni alla coda, difficilmente curabili con trattamenti conservativi.

Il parere del Consiglio Superiore di sanità ritiene inoltre “che alla procedura chirurgica debba conseguire la produzione di un certificato da perte del Medico Veterinario operatore, tale certificato dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria del cani;

Che alla procedura chirurgica possano essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiari l’utilizzo per l’attività sportivo venatoria”.

Quanto all’eccezione “nell’interesse di un determinato animale” si ritiene che la valutazione del Medico Veterinario debba portare a una valutazione rigorosamente restrittiva delle ipotesi in campo, riconducendole ai soli casi di caudotomia neonatale preventiva anzidetta. Situazioni rare e straordinarie in cui la mancata amputazione può gravemente compromettere l’attività dell’animale dovranno essere valutate con la massima prudenza. Valga in via generale il principio bioetico della non maleficenza, cioè di non provocare danni ad alcun essere vivente quando non legati al conseguimento di un beneficio superiore.

ADEMPIMENTI A CURA DEL MEDICO VETERINARIO

3 – gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori devono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;

Nota – La Convenzione tutela l’animale da compagnia riconoscendo nel Medico Veterinario l’unica professionalità autorizzata agli interventi chirurgici eccezionalmente eseguiti con finalità non curative/preventive.

Il Medico Veterinario che esegua la caudotomia neonatale preventiva dovrà:

– provvedere o verificare che l’animale sia stato correttamente identificato e registrato nella Anagrafe canina territorialmente competente e che appartenga alle razze della tabella

– acquisire il consenso informatico scritto del proprietario/detentore/richiedente la prestazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del Codice Deontologico del Medico Veterinario.

– acquisire la dichiarazione del proprietari/detentore/richiedente la prestazione circa l’effettivo utilizzo del cane per futura attività sportivo-veterinaria. 

– produrre un certificato medico-veterinario relativo alla prestazione chirurigica eseguita che dovrà accompagnare sempre la documentazione sanitaria del cane

– conservare tutta la documentazione. Vigilanza a cura dell’Ordine professionale

La Convenzione prevede uno spazio di derogabilità da non intendere in senso permissivo ma quale eccezione, circostanziata e circoscritta, per situazioni particolari la cui violazione ricade sotto il discernimento intellettuale e la stretta responsabilità individuale del Medico Veterinario. Lo spazio decisionale accordato solo al Medico Veterinario deve essere guidato dalla deontologia professionale e dal ponderato esercizio in “scienza e coscienza” della prestazione, escludendo ogni possibile abuso o interpretazione estensiva o strumentale delle eccezioni. L’ordine provinciale territorialmente competente e la FNOVI vigileranno sull’osservanza della presente Linea Guida.

(1)! Per animale da compagnia, la Convenzione intende “ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”. La Convenzione ammette l’applicazione delle proprie disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate.

(2)! Art. 544-ter (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per la sua caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

ELENCO RAZZE – Allegato 1 – Parere Consiglio Superiore Sanità

  • BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO
  • CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO
  • CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO
  • BRACCO FRANCESE TIPO GASCOGNE
  • BRACCO FRANCESE TIPO PIRENEI
  • BRACCO ITALIANO
  • EPAGNEUL BRETON
  • GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS)
  • SPINONE ITALIANO
  • COCKER SPANIEL
  • SPRINGER SPANIEL

fonte: www.fnovi.it

PEDIGREE… UN MITO DA SFATARE

Nemico che non riesci a sconfiggere e con cui lotti, spesso perdendo: l’ignoranza! Analizziamo in concreto cosa bisogna fare per ottenere un pedigree, e soprattutto quanto costa!!! Ecco come si comporta un allevatore serio: (per quanto concerne il pedigree).

Entro 25 giorni dalla nascita della cucciolata, invia all’ENCI (alla delegazione di territorio) il così detto Modello A in cui certifica la nascita dei cuccioli specificandone numero e sesso. Costo dell’operazione 14,5 euro (cumulativa, sia per un solo cucciolo sia per più cuccioli.)

Entro 60 giorni dalla nascita i cuccioli saranno microchippati, operazione eseguibile esclusivamente da un Medico Veterinario autorizzato.

Il Medico Veterinario provvederà ad intestare tutti i cuccioli all’allevatore e a registrarli all’anagrafe canina regionale. cuccioli potranno essere ceduti (venduti) solo dopo il 60° giorno di vita.

All’atto della cessione/vendita, sarà effettuato sempre tramite il Medico Veterinario, il passaggio di proprietà in anagrafe canina regionale. Se il cucciolo esce dalla regione di nascita, l’allevatore, dovrà comunicare alla Asl Veterinaria di competenza, la nuova ubicazione del cucciolo.

Entro il 90 giorno dalla nascita, va fatta segnalazione all’ENCI tramite modello B, di tutte le caratteristiche del cucciolo. Si potranno evidenziare 2 possibilità, intestare il cane direttamente al nuovo proprietario (18 euro cad.) oppure intestare il cane all’allevamento (20 euro cad.)

Nel caso in cui il cucciolo sia già stato assegnato nel modello B al nuovo proprietario, questo riceverà da parte dell’ENCI (distretto competente per territorio) un avviso per andare a ritirare il pedigree, che costerà all’utente 22 euro.

Nel caso in cui il cucciolo sia stato assegnato all’allevamento, i Pedigree arriveranno allo stesso, che provvederà a consegnarli al nuovo proprietario con delega di passaggio di proprietà. Il nuovo proprietario dovrà recarsi all’ENCI (distretto di competenza per territorio) ad eseguire il passaggio di proprietà, costo 22 euro.

Ricapitolando ed ipotizzando una cucciolata di 10 soggetti:

  • 14,5 euro (modello A)
  • 180 euro (modello B) se intestato al nuovo proprietario
  • 200 euro (modello B) se intestato all’allevamento
  • 22 euro costo all’utente/proprietario finale che ritira il pedigree in sede ENCI

Possiamo quindi asserire che un pedigree costa all’allevatore, per ogni cucciolo, in genere (dipende anche dal numero di cuccioli nati, il modello A, ha un costo fisso) dai 34 euro nel caso peggiore a poco più di 20 euro in caso di cucciolate numerose) Conclusioni: Il pedigree è un’importante valore aggiunto al cane che stiamo acquistando. Il costo del pedigree non è significante, rispetto a tutto il lavoro svolto dall’allevatore. Quando acquistiamo un cucciolo facciamo molta attenzione, soprattutto nei negozi, e negli “allevamenti” multi-razza alla frase: << Se vuole il pedigree costa xxx€ in più !>> Non funziona esattamente così, il cucciolo entro 25 giorni HA il pedigree. Il pedigree non può essere richiesto dopo le date stabilite dall’ENCI, quindi quando ricevete/acquistate un cucciolo, il pedigree o c’è, perché tutti i passaggi sono stati eseguiti correttamente, oppure NON c’è, punto e basta. Un pedigree NON possiamo crearlo alla bisogna. Attenzione, la frode è sempre dietro l’angolo.